11 Apr 2010

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I reati informatici: nuove questioni per legislatore e giurisprudenza

I reati informatici: nuove questioni per legislatore e giurisprudenza

Si è svolta sabato 20 marzo presso la Domus Sancti Petri la conferenza dal titolo “I reati informatici: aspetti di diritto penale, sostanziale e processuale”, organizzata dalle Camere Penali di Ragusa e Modica in collaborazione con la Scuola di Deontologia, tecnica e formazione continua dell’avvocato penalista “Avv. Giorgio Cassarino”.

L’incontro ha visto la discussione fra studiosi del problema dei reati informatici, da quelli legati all’accesso dei documenti alla pedopornografia.

Dalla convenzione di Budapest, nata dalla presa di coscienza che trattandosi di reati transfrontalieri occorresse una forma di cooperazione fra gli Stati, illustrata dal giovane avvocato Salvatore Giurdanella del foro di Modica, si è passato all’analisi della legge 48 del 2008 con la quale la suddetta convenzione è stata ratificata dall’Italia.

Si tratta di una ratifica tardiva da parte dell’Italia, se si pensa che la convenzione di Budapest è stata messa alla firma il 23 novembre 2001, ma basta pensare che il Nostro Paese possedeva già una legge sulla pedopornografia, la legge 547/2007 sui Cyber Crimini e la legge sui dati personali, che è facile capire come ritardo ha influito solamente sulla cooperazione con gli altri stati, non su eventuali lacune di diritto interno.

L’avv. Terno, alla luce degli atti parlamentari, ha posto in luce i caratteri di incongruenza della legge 48/2008 che ha il pregio di prevedere la possibilità di intervenire per la conservazione dei dati informatici, ma che in tema di competenza territoriale con riferimento ai reati in questione lascia un po’ perplessi. Infatti, lo stesso spiega come “la competenza durante le indagini spetta alla procura distrettuale, mentre in fase dibattimentale spetta al gip del luogo dove è stato commesso il reato, giudice che non è esperto e soprattutto, non ha svolto le indagini. Per rimediare a questo è stato inserito l’art. 51 comma 3 quinquies del codice di procedura penale che prevede la competenza sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente per i reati informatici e quelli pedopornografici, ma si dimentica ad esempio del danneggiamento aggravato di dati informatici”.

Perché tutte queste dimenticanze? Perché la legge viene approvata in tutta fretta il 19 febbraio 2008 in regime di prorogatio del Parlamento. E di qui si apre la questione se il Parlamento avrebbe potuto approvare anche la legge di ratifica oppure no.

Di difesa tecnica si è occupato l’avv. Daniele Minotti del foro di Genova, il quale ha sottolineato le difficoltà pratiche delle investigazioni difensive, nonostante la previsione della legge 397/2000, mentre il dott. Antonio Nicastro, sostituto procuratore presso la Procura di Siracusa, ha fatto leva sulla funzione essenziale e predominante delle indagini preliminari e sulla necessità della conservazione della genuinità della prova alla luce della Convenzione di Budapest.

Brillante la relazione del maresciallo Domenico Di Somma che si è occupato delle dinamiche della pedofilia online definendola  come un reato “silenzioso (primo punto di forza è il silenzio dei minori), sconosciuto (è difficile trovare informazioni di prima mano), sconfinato (si ha un crimine globale, mentre i servizi di contrasto sono locali), strutturato (ci sono vere organizzazioni criminali strutturate quali pedo-business, pedo-free, mentre di contro si svolge una lotta disarticolata, povera di mezzi e di risorse, ma soprattutto bisognosa di maggiori strategie di contrasto), sfrontato (formalmente illegale, ma di fatto libera)”.

Essenziale la collaborazione dei Paesi per le indagini, mentre, lo stesso Di Somma, pone il campanello dall’arme sul come nella pratica la legge italiana che impone l’oscuramento dei siti pedopornografici a cura del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia su internet è facilmente aggirabile tramite i dns open.

Un reato che offende i diritti naturali del bambino, che prefigura una violenza sessuale realmente accaduta, punto di partenza delle indagini e che vede nella povertà e nelle diversità sociali terreno fertile.

La violenza costituisce il reato fondamentale e per questo “Lo slogan “Non lasciare i bimbi soli davanti al computer” – conclude lo stesso – è uno specchietto per le allodole per chi non conosce il fenomeno e per creare uno spostamento di prospettiva da parte di chi lo conosce bene. Ne propongo un altro “Aiutateci a liberare i bambini all’interno dei vostri computer”.

Angela Allegria
Aprile 2010
In Il clandestino con permesso di soggiorno

  1. If I had a quarter for every time I came to http://www.angelaallegria.com.. Great writing.

  2. Thanks Katie!I’ll wait. Come anytime. Bye 🙂

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