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La Cassazione conferma il ricongiungimento familiare per lo straniero che percepisce un reddito minimo di 409 euro al mese
Con la Sentenza del 20 maggio 2009 n. 11803 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere ancora una volta in materia di ricongiungimento familiare, in specie sul ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso la decisione della Corte di Appello di Milano che, con decreto del 20 gennaio 2005, aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale milanese aveva annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta richiesto da un cittadino senegalese in favore della figlia allora minorenne. Avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro in Carica, lamentava in primis la errata applicazione da parte della Corte territoriale della lettera b) dell’art. 29 d. lgs. 286/1998, in quanto la figlia aveva compiuto la maggiore età dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare e quindi avrebbe dovuto applicarsi la lettera b bis del citato articolo, in secundis, riteneva non dimostrata la titolarità di un rapporto di lavoro del richiedente avente durata almeno annuale. Il ragionamento dei giudici della Suprema Corte, la quale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e condannato il Ministero alla spese del procedimento, parte dalla lettera dello art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/1998 nel quale il legislatore prevede i requisiti oggettivi per l’accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare. Essi sono: a) un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiare conviventi con il richiedente. L’importo dell’assegno sociale per il 2009 è fissato in 409 euro mensili, somma di cui lo straniero aveva fornito nel giudizio di primo grado mediante la produzione di buste paga percepite. Inoltre il secondo comma dell’art. 29, così come modificato dalla legge n. 189/2992 e poi dal d. lgs. n. 5/2007, dispone che ai fini del ricongiungimento familiare si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. “La norma – concludono i giudici della Cassazione – ha un’evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell’interessato, la questione del momento rilevante per l’accertamento del requisito soggettivo della minore età. Non v’è dubbio, pertanto che, trattandosi di ricongiungimento con figlio minore i requisiti oggettivi siano quelli indicati nelle lettere a) e b) del terzo comma dell’art. 29 cit., in particolare il requisito reddituale di cui alla lettera b) come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito”.
Angela Allegria
29 maggio 2009
In www.altalex.com