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Le mille peripezie per il rifugiato politico
La figura del rifugiato, seppur accomunata alle figure di immigrati e profughi dall’espatrio involontario e dalla necessità di trovare accoglienza in altro Paese, differisce da queste per la caratteristica data dall’elemento persecutorio personale o collettivo. I rifugiati, infatti, sono persone costrette a fuggire dal loro Paese d’origine per violazione dei diritti umani, ovvero quando si verifica nei loro confronti “un elemento persecutorio, personale o collettivo, per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un gruppo sociale, di opinione politica”.
Come si ottiene lo status di rifugiato?
Presupposto per fondare la domanda di protezione è che gli atti di persecuzione debbano essere legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, all’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, alla professione di un’opinione politica. Concretamente rileva non il fatto che il richiedente sia in possesso effettivamente di una di tali caratteristiche, ma che il persecutore lo ritenga in possesso di queste ed agisca di conseguenza.
La procedura per la valutazione delle domande di protezione internazionale consiste nella presentazione di essa all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o, in ogni tempo, presso la questura del luogo di dimora. Essa può essere presentata anche da un minore non accompagnato garantendo in tal caso la necessaria assistenza tramite la nomina di un tutore.
A fronte della domanda la questura competente redige verbale contenente le dichiarazioni del richiedente e la documentazione presentata dallo stesso. L’autorità ha l’obbligo di procedere e di provvedere, non essendo prevista la possibilità di un rifiuto di procedere: in caso di inammissibilità della domanda questa dovrà essere dichiarata dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale la quale, in base alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 159/2008, è nominata dal Ministro dell’Interno.
Il richiedente, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, ha diritto di soggiornare in Italia durante l’esame della domanda in un luogo di residenza o in un’area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare. Tali luoghi sono stabiliti dal prefetto competente con un permesso di soggiorno valido per tre mesi e rinnovabile fino al completamento della procedura.
Il richiedente ha l’obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale dalla quale sarà sentito entro trenta giorni. Ha altresì l’obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.
Entro i tre giorni feriali successivi la Commissione decide sulla domanda in modo individuale, obiettivo ed imparziale.
L’esito della procedura non è necessariamente la concessione dello status di rifugiato, ma essa può concludersi anche con la concessione della protezione sussidiaria, riconosciuta a colui che non ha le condizioni sufficienti per ottenere tale status, ma che non può far ritorno nel proprio Paese di origine.
Di recente la I sez. civile della Cassazione con la Sentenza n.11264/2009 ha stabilito che può essere oggetto di provvedimento di espulsione anche lo straniero chiedente asilo politico sul presupposto che tale richiesta non blocca la procedura di espulsione.politico sul presupposto che tale richiesta non blocca la procedura di espulsione.
Tale pronuncia innesta molti dubbi circa le conseguenze pratiche legate all’espulsione di un soggetto che, se rimpatriato, corre rischi concreti legati alla violazione dei diritti umani.
Angela Allegria
Giugno 2009
Su Il clandestino con permesso di soggiono, anno 1, n. 4.
Foto di Sebastiao Salgado
grazie per le informazioni mi sono state molto utili per la verifica che avro domaniiii!
Ciao, mi fa piacere che ti sono state utili le mie informazioni.
In bocca al lupo!